TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1
Denominazione
1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Zètema Progetto Cultura Società a responsabilità limitata".
1.2. La società si dota del Codice di Comportamento che regola i rapporti con il socio Comune di Roma nonché del Codice di Corporate Governance, che regola il governo della medesima, con annessi regolamenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2
Sede
2.1. La Società ha sede legale in Roma.
2.2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali e succursali.
Articolo 3
Durata
3.1. La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci, anche in sede di liquidazione.
Articolo 4
Domicilio dei soci
4.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.
TITOLO II
Oggetto
Articolo 5
Oggetto
5.1. La società ha per oggetto:
a) l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte a valorizzare i beni artistici e culturali in ambito cittadino e nazionale anche mediante la gestione di musei e biblioteche, la valorizzazione delle aree archeologiche e monumentali, delle fontane artistiche ed ornamentali, di sale teatrali e, in generale, l’esercizio di tutte le attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale quali mostre, manifestazioni culturali e di spettacolo.
b) la progettazione urbanistica, ambientale ed architettonica, strutturale, di interventi di restauro e di consolidamento; redazione di piani di sicurezza e attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; progettazione e realizzazione di allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali; l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, direzione dei lavori, impiantistica, valutazioni di congruità tecnica economica e studi di impatto ambientale senza esercizio di attività di produzione dei beni; la valutazione dei progetti relativi alle opere di cui sopra, anche in corso di esecuzione, e la relativa certificazione, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle opere di cui sopra; attività di assistenza al Responsabile Unico del Procedimento;
c) il restauro, la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni monumentali, archeologici ed artistici.
5.2. Ai fini del conseguimento degli scopi sociali e nell'ambito delle suddette attività, la Società potrà:
a) svolgere l'attività di catalogazione e inventariazione di beni storico-artistici, archeologici, demoetnoantropologici;
b) effettuare ricerche di mercato e di settore, studi socio-economici;
c) svolgere attività nel settore della formazione professionale;
d) realizzare attività didattiche, visite guidate, laboratori e sistemi di audio/video guida;
e) svolgere l'attività di editoria in generale ed in particolare la pubblicazione, produzione e coedizione di libri, cataloghi, periodici, riviste (esclusi i quotidiani) e stampati in generale, la riproduzione su licenza e coproduzione di materiali audiovisivi (nastro-cassette, videocassette, diapositive, films e similari), di materiale software (minidischi, dischi, videodischi, cassette), di materiali didattici in genere; nonché la commercializzazione dei prodotti editoriali propri e di terzi, il tutto anche attraverso mandati di rappresentanza o commissione, con o senza deposito anche mediante affitto d’immobili e di complessi aziendali o cessione in uso di testate e di marchi, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di editoria;
f) esercitare l'attività, sia direttamente che indirettamente, di pubblicità in tutte le sue forme e particolarmente di quella su periodici, illustrati in genere, riviste di categoria, cataloghi di mostra; la realizzazione di attività promozionali e di pubbliche relazioni anche attraverso l’organizzazione di uffici stampa e di piani di comunicazione;
g) organizzare, anche per conto terzi, mostre, spettacoli culturali, teatrali, musicali e sportivi, manifestazioni, convegni, congressi ed iniziative, campagne, anche a scopo pubblicitario e promozionale, comunque inerenti ai settori della letteratura, della musica, delle arti figurative, del teatro, della cinematografia, dello spettacolo, dell’industria e del commercio, anche attraverso la gestione di sale teatrali;
h) svolgere l'attività di merchandising e in particolare la produzione e la commercializzazione di oggettistica, bigiotteria, ceramiche, foulard, magliette, cravatte, soprammobili, gadgets, souvenir, produzioni in vetro e metallo, riproduzioni e quant’altro;
i) svolgere l'attività, anche in edifici e/o ambienti di interesse artistico e/o socio culturale, del commercio, della ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
j) svolgere l'attività di servizi connessi, direttamente o indirettamente, al turismo.
5.3. La Società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti. Potrà, inoltre, prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (in particolare fidejussioni), il tutto in funzione strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale.
5.4. La Società non può comunque esercitare attività di acquisto di partecipazioni ed interessenze nei confronti del pubblico. La Società inoltre non può esercitare attività riservate a Banche, Imprese di investimento, Società di gestione del risparmio, SICAV, Società finanziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari e più in generale riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni).
TITOLO III
Capitale Sociale
Articolo 6
Capitale Sociale
6.1. Il capitale sociale, interamente pubblico, è di Euro 2.822.250,00 (duemilioniottocentoventiduemiladuecentocinquanta/00) e può essere aumentato nel rispetto della legislazione vigente ad opera dell’Assemblea, anche mediante conferimenti non in denaro ai sensi dell’articolo 2462 del codice civile.
TITOLO IV
Organi sociali
Articolo 7
Organi della Società
7.1. Sono organi della Società:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Collegio Sindacale.
Articolo 8
Assemblea
8.1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti
8.2. L’Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
8.3. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima dell’adunanza con lettera raccomandata, fax o telegramma, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
8.4. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.
8.5. l’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio del Comune di Roma.
8.6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, su propria iniziativa ed entro un mese da quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, dal socio Comune di Roma, ovvero da almeno due Amministratori o dal Collegio Sindacale.
8.7. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell’Assemblea valgono le disposizioni di legge.
8.8. L’Assemblea deve comunque ritenersi validamente costituita, a prescindere dall'espletamento delle formalità di cui al presente articolo, nel caso in cui sia rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8.9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; nei casi previsti dalla legge le funzioni di segretario vengono assunte da un notaio. Spetta al Presidente constatare la validità della costituzione dell’Assemblea e regolare l’andamento dei lavori e delle votazioni.
8.10. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene riportato in apposito Libro.
8.11. E' ammessa la possibilità che l’Assemblea si tenga per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Articolo 9
Competenze dell’Assemblea
9.1. L’Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) le modifiche dello Statuto;
c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
d) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
e) la nomina della società di revisione contabile.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
10.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non aventi la qualità di socio, nominati dal socio Comune di Roma ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.
10.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 2382 del codice civile e quelli ulteriori eventualmente previsti nei codici di cui al precedente articolo 1, comma 2.
10.3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
10.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il socio che li aveva nominati provvede alla loro sostituzione. I sostituti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Tuttavia se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l’intero Consiglio.
10.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri o al di fuori, un segretario.
Articolo 11
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
11.1 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove nell'ambito del territorio del Comune di Roma, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da almeno due amministratori, dal Collegio Sindacale o dal socio Comune di Roma.
11.2 L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché gli argomenti da trattare ed è fatto pervenire a ciascun amministratore e a ciascun sindaco almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata o fax e comunque con mezzi tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica confermata, telegramma o fax da riceversi almeno il giorno antecedente a quello fissato per la riunione.
11.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
11.4 Di ogni adunanza viene redatto processo verbale che, firmato dal Presidente della seduta e dal segretario, deve essere trascritto in apposito libro.
11.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
11.7 Il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto non regolato dal presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione previsto dal Codice di Corporate Governance di cui al precedente articolo 1, comma 2.
Articolo 12
Competenze del Consiglio di Amministrazione
12.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
12.2. Il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto delle direttive del Comune di Roma afferenti lo svolgimento delle attività affidate.
12.3. Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio e non sono delegabili:
a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all’articolo 2475 del codice civile e quelli ulteriori contenuti nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione previsto dal Codice di Corporate Governance di cui al precedente articolo 1, comma 2;
b) la determinazione degli indirizzi generali di gestione della Società;
c) l’approvazione della struttura organizzativa della Società;
d) l’approvazione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni.
12.4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:
a) fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505bis del codice civile;
b) adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative inderogabili.
12.5. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto stabilito dalla carta dei servizi, predispone opportuni strumenti per la partecipazione e l’informazione dell’utenza, cura nelle forme più convenienti l’accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società e promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati.
12.6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso che verrà loro attribuito dall’Assemblea, nel rispetto dei vincoli di legge.
12.7. L’esercizio dell’attività sociale e le deleghe conferibili al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore delegato, per quanto non previsto dal presente statuto, sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, previsto dal Codice di Corporate Governance di cui al precedente articolo 1, comma 2.
Articolo 13
Presidente del Consiglio di Amministrazione
13.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del socio Comune di Roma.
13.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva. In particolare al Presidente sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:
a)i rapporti istituzionali e societari;
b) la comunicazione;
c) il marketing strategico;
d) l’audit.
13.2. Il Presidente riferisce trimestralmente al socio Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui al precedente articolo 1, comma 2, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico effettuate dalla Società e dalle sue controllate e partecipate.
Articolo 14
Amministratore Delegato
14.1. All’Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del socio Comune di Roma, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la rappresentanza legale della Società, sostanziale e processuale, attiva e passiva ed in tale ambito allo stesso spetta la gestione ordinaria della medesima Società. In particolare all’Amministratore Delegato sono attribuite, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:
a) gestire e coordinare la struttura interna della Società, sia di linea che di staff;
b) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi, quali atti e contratti fonte di ricavo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
c) accendere i rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste, con esplicita facoltà all’apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali idonee garanzie;
d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti e contratti fonte di costo per la Società, entro il limite per ogni operazione espressamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
e) selezionare, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente della Società, determinandone inquadramento, mansioni, retribuzioni e quant’altro fosse opportuno, fermo restando quanto previsto dal piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle sue competenze esclusive;
f) selezionare, assumere, promuovere e licenziare i dirigenti, previa informativa al Consiglio di Amministrazione;
g) predisporre la struttura organizzativa della Società, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
h) predisporre i budget annuali della Società, entro la fine dell’anno precedente a quello di riferimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
i) predisporre i piani strategici della Società, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
j) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;
k) definire i termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi querele, esposti e denunzie alle autorità competenti;
l) nominare avvocati, procuratori ed arbitri, conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;
m) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dirigenti della Società, addetti a particolari funzioni per il compimento di particolari atti;
n) nominare procuratori speciali per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall’Assemblea dei Soci;
o) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione compiendo altresì tutti gli atti, nonché tutte le operazioni ed esse collegate.
14.2. L’Amministratore Delegato riferisce, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità e i tempi previsti dal Codice di Corporate Governance di cui al precedente articolo 1, comma 2, del presente Statuto, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e partecipate.
14.3. Ciascun amministratore può chiedere all’Amministratore Delegato che in Consiglio di Amministrazione siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
Articolo 15
Relazione Previsionale, Reportistica, Autorizzazioni dell’Assemblea
15.1. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia al socio Comune di Roma, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale contenente il budget per l’anno successivo, con una dettagliata analisi dei costi preventivati e degli obiettivi programmati anche in termini di investimenti.
15.2. L’Assemblea autorizza i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) costituzione o dismissione di società, attività, servizi;
b) acquisti e alienazioni di immobili, impianti, rami d’azienda e affitti di rami d’azienda;
c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale della società di cui trattasi;
d) operazioni finanziarie di particolare rilievo.
15.3. Il Consiglio di Amministrazione informa trimestralmente il socio Comune di Roma, con le modalità previste dal Codice di Comportamento di cui all’art. 1 comma 2° del presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l’esecuzione della Relazione Previsionale.
15.4. Il Comune di Roma, quale socio della Società, ove ritenga che la stessa non abbia eseguito o non stia eseguendo l’atto in conformità all’autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell’art. 2367 cod. civ., l’immediata convocazione dell’Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell’interesse della Società. La mancata esecuzione dell’atto in conformità all’autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.
15.5. Il Consiglio di Amministrazione, che non intenda eseguire l’atto autorizzato dall’Assemblea, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa al Comune di Roma.
15.6. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall’art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
Articolo 16
Collegio Sindacale e controllo legale dei conti
16.1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge.
16.2. I componenti del Collegio Sindacale, tra cui il Presidente, sono nominati dal socio Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.
16.3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
16.4. In mancanza di uno o più sindaci effettivi si applica l’articolo 2401 del codice civile.
16.5. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis del codice civile.
16.6. Il controllo contabile della società viene svolto dal collegio sindacale ovvero da un revisore, secondo la determinazione dell’Assemblea dei Soci.
16.7. Il compenso dei sindaci e del revisore, se nominato, è determinato dall'Assemblea dei Soci.
TITOLO V
Bilancio e utili
Articolo 17
Bilancio e utili
17.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
17.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, conformemente alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, che deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 c.c., ultimo comma.
17.3. Il 5% degli utili risultanti dal bilancio viene assegnato alla riserva ordinaria fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili residui vengono distribuiti ai Soci in proporzione alle quote di capitale da questi possedute salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei Soci che può destinarli in tutto o in parte a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società, all’ulteriore sviluppo dell’attività sociale secondo i programmi indicati dall’Assemblea dei Soci.
17.4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili saranno prescritti a favore del fondo di riserva.
TITOLO VI
Scioglimento e liquidazione della società
Articolo 18
Scioglimento e liquidazione
18.1. In caso di scioglimento della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci determina a norma di legge le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
TITOLO VII
Disposizioni finali e foro competente
Articolo 19
Disposizioni finali
19.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.
Articolo 20
Foro competente
20.1. Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Roma

